STATUTO

A. D. 2010 - Statuto Assoii-Suisse

Art. 1 - Costituzione e denominazione
È costituita, ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero e con durata illimitata, l'Associazione degli Imprenditori Italiani in Svizzera, in forma abbreviata ed in seguito denominata "Assoii-Suisse".
L'Associazione, con sede legale in Zurigo 8048 alla Badenerstrasse 760, è indipendente, senza fini di lucro ed assume un ruolo di componente territoriale del sistema della rappresentanza dell'industria ed imprenditoria Italiane e Svizzere.
In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri soci.
L'Associazione ispira le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti al presente Statuto, impegnando i soci alla sua osservanza.
Su proposta del Presidente e con delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, delegazioni o uffici staccati in altre località della confederazione ed estere.

Art. 2 - Obiettivi
L'Associazione non ha alcun fine di lucro.
Tuttavia per una migliore attuazione dei progetti associativi essa può realizzare o costituire attività di natura imprenditoriale o partecipare ad eventi esterni.
L'Associazione è apartitica e prefigge i suoi scopi mantenendo la propria, assoluta, indipendenza.
Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del sistema associativo, Assoii-Suisse garantisce la rappresentanza e la tutela degli interessi delle imprese associate e la promozione dei valori di cui le stesse sono portatrici, nonché l'erogazione di servizi fruibili singolarmente dalle aziende o dalle categorie rappresentate.
L'Associazione poggia le proprie basi sui seguenti obiettivi:
a) favorire lo sviluppo ed il progresso delle attività produttive di beni e/o servizi, promovendo nella società la coscienza dei valori e del ruolo propri della imprenditorialità;
b) stimolare la solidarietà e la collaborazione degli imprenditori associati nel contesto di una libera società in sviluppo;
c) provvedere, nei limiti del presente Statuto, alla tutela degli interessi delle aziende associate ed alla loro assistenza in tutti i problemi che direttamente e indirettamente le riguardano, avendo mandato di rappresentarle nei rapporti con tutti gli interlocutori istituzionali, pubblici e privati;
d) tutelare le aziende associate sul piano tecnico-economico, sindacale, legale e tributario, anche stipulando contratti di lavoro e collaborando alla risoluzione delle vertenze collettive e individuali;
e) provvedere alla nomina nonché alla designazione di propri rappresentanti esterni, favorendo e sostenendo la rappresentatività del sistema associativo in ogni ambito;
f) organizzare ricerche, studi di settore, dibattiti e tavole rotonde su temi concernenti l'economia, la società e su argomenti di interesse generale;
g) adempiere a tutti gli altri compiti particolari che venissero deliberati di volta in volta dall'Assemblea Generale dei Soci o dal Consiglio Direttivo, sforzandosi di compiere ogni procedura rispondente al raggiungimento dei fini associativi.
h) promuovere e concorrere all'attuazione di iniziative tendenti al miglioramento professionale della persona.

Art. 3 - Adesione associativa
Possono aderire all'Associazione come soci effettivi:
1. i cittadini italiani e svizzeri, maggiorenni, che esercitano un'industria, un commercio un'arte o una libera professione;
2. le imprese individuali svizzere di cittadini italiani o svizzeri:
3. le società a capitale sociale svizzero con cittadini italiani o svizzeri come presidenti del consiglio d'amministrazione, direttori generali, amministratori delegati o altre cariche direttive considerate equipollenti a giudizio del Consiglio Direttivo di Assoii-Suisse;
4. le società a capitale sociale svizzero con la maggioranza del capitale sociale o una partecipazione qualificata di proprietà di cittadini italiani o svizzeri.
5. le associazioni svizzere fondate da cittadini italiani o svizzeri;
6. gli organismi consortili, a qualunque titolo, costituiti tra imprenditori italiani o svizzeri in Svizzera;
7. tutti i cittadini italiani o svizzeri che a giudizio del Consiglio Direttivo possano addurre un contributo determinante all'Assoii-Suisse;
8. le imprese italiane che intendono essere rappresentate, sul territorio di competenza associativa, da Assoii-Suisse;
9. le imprese italiane, consorzi di produzione di beni e/o servizi, con sede legale in ogni parte del mondo, che intendono trasferire mandato di rappresentanza, mediante il vincolo associativo, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, ad Assoii-Suisse;
Tutti i soci, come sopra descritti, saranno iscritti nel Registro delle Imprese dell'Associazione che ne certifica ufficialmente la qualifica.

Art. 4 - Ammissione e durata del rapporto associativo
Le imprese di cui all'art. 3 dovranno presentare domanda di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, indirizzata al Presidente dell'Associazione e redatta sugli appositi moduli.
La domanda dovrà contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto e di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti.
Nella domanda dovranno essere specificate le generalità del titolare o del legale rappresentante dell'azienda, la natura dell'attività esercitata, l'esatta ubicazione dell'impresa, il numero dei dipendenti ed ogni altra informazione richiesta dall'Associazione.
I rappresentanti delle imprese che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale.
Le domande pervenute saranno vagliate dal Consiglio Direttivo che, tramite la segreteria dell'Associazione, provvederà a comunicare l'esito all'impresa richiedente.
Qualora il Consiglio Direttivo non provveda ad esprimere il suo parere, entro trenta giorni dalla data di ricevimento di copia della domanda di ammissione, il parere si intenderà favorevole.
In caso di pronuncia negativa del Consiglio Direttivo, l'impresa può richiedere un riesame della domanda da parte dell'Ufficio di Presidenza, che decide in modo inappellabile nel caso la domanda sia accolta.
L'adesione impegna il socio per un biennio, che decorrerà dal primo giorno del mese successivo in cui è stata presentata la domanda di iscrizione.
All'atto dell'ammissione il socio effettivo si obbliga al pagamento in favore dell' Associazione di:
a) un contributo ordinario annuale;
b) eventuali, ulteriori, contributi deliberati dall'Assemblea Generale.
Il rapporto associativo si intende tacitamente rinnovato ogni biennio, salvo disdetta comunicata con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno in cui si intende interrompere ogni attività associativa.
La variazione della ragione sociale, nonché le operazioni di fusione e/o incorporazione, non estingue, di fatto, il rapporto associativo.
L'Associazione ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario, nelle sedi preposte, nei confronti dei soci morosi o inadempienti che restano comunque obbligati al pagamento dei contributi associativi per il rimanente periodo di durata dell’iscrizione in corso.

Art. 5 - Diritti dei soci
I soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dall'Associazione.
I soci effettivi, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi dell'Associazione, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente Statuto.
Ad ogni socio è attribuito un solo voto.
Ciascun socio, infine, ha diritto ad avere certificata ufficialmente la sua adesione all'Associazione nonché di utilizzare il logo associativo, previa autorizzazione scritta del Presidente.

Art. 6 - Doveri dei soci
L'adesione effettiva all'Associazione comporta l'obbligo di osservare, alla lettera, il presente Statuto, ossia le normative e le disposizioni attuative contenute nello stesso.
In particolare ciascun socio deve:
a) applicare convenzioni, contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo stipulato dall'Associazione;
b) fornire all'Associazione, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari all'aggiornamento del "Registro interno delle Imprese", o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari;
c) versare i contributi associativi, secondo le modalità ed i termini fissati dall'Associazione;
d) partecipare attivamente alla vita associativa ed, ove possibile, presenziare a convegni ed eventi promossi dalla stessa;
e) non fare, nel contempo, parte di Associazioni aderenti ad organizzazioni diverse da Assoii-Suisse, con sede in Svizzera, e costituite per scopi accomunabili;
L'attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale ed imprenditoriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, tutelata dall'Associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti.
Le stesse imprese, inoltre, hanno l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro adesione al sistema associativo.

Art. 7 - Contributi associativi
I Soci, in totale osservanza del presente Statuto, sono obbligati a corrispondere all'Associazione un contributo annuale nella misura e secondo i principi e le modalità determinati dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo, sentito il parere del Presidente, fissa un contributo minimo annuo e le modalità di riscossione dello stesso.
L'esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento delle quote sociali.
Mentre, previa apposita comunicazione scritta, il mancato versamento del contributo annuale, l'esercizio dei diritti sociali e, qualora l'impresa iscritta abbia propri rappresentanti nel Consiglio Direttivo o gli stessi ricoprano altra carica, la conseguente decadenza da ogni incarico di rappresentanza dell'Associazione, lo stesso non esime l'impresa morosa dall'obbligo del pagamento, fermo restando il diritto dell’Associazione di agire con tutti i mezzi consentiti dalle leggi confederali elvetiche in materia di recupero delle somme dovute.

Art. 8 - Sanzioni
I soci, che si rendessero inosservanti agli obblighi del presente Statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:
a) decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono cariche direttive nell’Associazione;
b) decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna dell'Associazione;
c) sospensione dal diritto a partecipare all'Assemblea Generale dell'Associazione;
d) censura del Presidente dell'Associazione, comunicata per iscritto e motivata;
e) sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale;
f) sospensione dell’elettorato attivo e/o passivo;
g) espulsione nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto.
Le sanzioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo.
E' ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso al Presidente dell'Associazione nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.
Il ricorso, tuttavia, non ha alcun effetto sospensivo.

Art. 9 - Cause di cessazione di ogni rapporto associativo
La qualità di socio si perde:
a) per motivate dimissioni da parte del Socio;
b) per documentata cessazione dell'attività;
c) per rinuncia;
d) per reiterata morosità;
e) per grave inadempienza agli obblighi derivanti dal presente Statuto;
f) per comportamento contrastante con gli scopi associativi;
g) quando, in qualunque modo, si producano danni morali o materiali agli associati o all'Associazione;
h) per indegnità;
In ogni caso il socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti a norma dell'articolo 7 del presente Statuto.
Con la risoluzione del rapporto associativo il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno dell'Associazione.
L'Impresa, il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuta al pagamento dei contributi associativi secondo quanto fissato dall'art. 7 del presente Statuto.

Art. 10 - Organi dell'Associazione
Sono organi dell'Associazione
a) l'Assemblea Generale;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vice Presidente;
e) il Segretario;
f) il Collegio dei Revisori contabili;
Le procedure di funzionamento degli organi collegiali dovranno risultare idonee ad assicurare ai componenti, con congruo anticipo rispetto alle singole riunioni, precisa conoscenza degli argomenti da trattare nonché, fatte salve particolari esigenze di riservatezza, adeguata documentazione circa gli stessi.
Decadono dalle cariche elettive, di cui alle lettere b) e c) del presente articolo, coloro che non siano presenti alle riunioni, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive e, in ogni caso, coloro che risultassero assenti ad almeno la metà delle riunioni indette durante l’anno solare.

Art. 11 - Assemblea Generale
L'Assemblea Generale, organo sovrano dell'Associazione, è ordinaria o straordinaria.
L'Assemblea Generale, convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione, è costituita da tutte le imprese associate appartenenti ai vari Gruppi Merceologici in regola con gli obblighi statutari ed in particolare con il versamento delle quote contributive.
Essa viene riunita, in via ordinaria, una volta all'anno, entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio solare e, in via straordinaria, ogni qual volta il Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo, lo ritenga opportuno.
L'Assemblea Generale, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Presidente mediante avviso scritto comunicato ai soci, a mezzo servizio postale, fax o e-mail almeno dieci giorni prima della data della riunione.
In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente a cinque giorni.
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.
Esso deve altresì rendere espliciti i motivi dell'urgenza, qualora si ricorra ai termini di convocazione ridotti, ossia i cinque giorni.
L'Assemblea ordinaria, ha il compito di:
a) eleggere il Consiglio Direttivo;
b) eleggere il Presidente della Associazione votando sui nominativi proposti dal Consiglio Direttivo;
c) discutere e deliberare, sentita la relazione del Presidente, intorno all'attività ordinaria della organizzazione;
d) esaminare e deliberare in merito al bilancio consuntivo dell'anno precedente nonché al bilancio preventivo dell'anno in corso;
e) eleggere, ogni triennio, i componenti del Collegio dei Revisori contabili;
f) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti dal Consiglio Direttivo.
L'Assemblea straordinaria dei soci delibera:
a) sulle modifiche dello Statuto Sociale;
b) sullo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.
Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea Generale da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.
Ciascun socio, pur in presenza di delega di altri soci, avrà diritto al voto soltanto se in regola con il pagamento dei contributi dovuti, anche per tutti gli anni precedenti, scaduti alla data di riunione dell'Assemblea, secondo quanto espresso dall'art. 8.
L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno la metà dei soci; tuttavia, trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno 1/5 dei voti assegnati a tutti i soci.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche.
I sistemi di votazione, per acclamazione, per voto palese, per voto segreto sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea.
Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso.
Le deliberazioni dell'Assemblea Generale vengono accertate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario dell'Assemblea.
Funge da segretario una persona designata dall'Assemblea Generale, su proposta del Presidente.

Art. 12 - Rappresentanza in Assemblea
Nelle Assemblee, ciascuna impresa associata deve essere rappresentata dal suo titolare o dall'amministratore delegato oppure dal direttore generale, quali risultano dalla scheda di adesione associativa, ovvero da persona (socio, comproprietario, dirigente, funzionario) della stessa azienda, munito di apposita delega del titolare o legale rappresentante.
La delega può anche essere rilasciata a favore di altra impresa associata, ma in tal caso non sono ammesse più di due deleghe per impresa.

Art. 13 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo dirige l'attività dell'Associazione e ne gestisce il patrimonio.
Esso è composto da tre a nove membri prescelti tra i soci, oltre al Presidente e al Vice Presidente dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea Generale degli associati e dura in carica sei anni.
Il Presidente dell'Associazione è Presidente del Consiglio Direttivo; il Vice Presidente è nominato su indicazione del Presidente dell'Associazione ed eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice.
Qualora venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo lo stesso nominerà per cooptazione i nuovi Consiglieri.
I membri cooptati dureranno in carica fino alla prima Assemblea Generale, la quale potrà riconfermarli fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.
Qualora venisse a mancare la maggioranza dei membri, tutto il Consiglio Direttivo decade e l'Assemblea deve provvedere alla nuova elezione.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente del Consiglio, ovvero in caso di assenza o di impedimento dello stesso, dal Vice Presidente, per mezzo di lettera raccomandata, fax o e-mail, almeno tre giorni prima della data fissata.
Il Consiglio Direttivo si riunisce per volontà del Presidente.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.
Nel caso di più di tre assenze ingiustificate, i Consiglieri assenti decadono dalla carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed è incaricato di tutte le pratiche interessanti la vita e gli scopi dell'Associazione, della quale ha piena responsabilità di fronte a enti e terzi.
Spetta al Consiglio Direttivo, ove necessario ed opportuno, predisporre uno o più regolamenti per l'attività dell'Associazione, regolamentare settori di attività oltre quelli previsti dallo Statuto nonché stabilire regolamenti, organi ed ogni modalità di funzionamento per i singoli settori e Paesi in cui si svolge l'attività dell'Associazione.

Art. 14 - Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni:
a) nominare su proposta del Presidente dell’Associazione, il Segretario;
b) sovraintendere alla gestione economica e finanziaria della Associazione;
c) predisporre tempestivamente il bilancio di previsione e quello consuntivo annuale;
d) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale per il conseguimento dei fini statutari dell'Associazione e adottare provvedimenti di comprovata urgenza;
e) deliberare, sentito il parere del Presidente sulle domande di ammissione a soci nonché sulle sanzioni nei casi previsti all'art.8;
f) nominare i rappresentanti dell'Associazione presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni e organi in genere, nei quali tale rappresentanza sia richiesta o consentita;
g) deliberare, sentite le proposte del Presidente, sulle assunzioni, le nomine ed i licenziamenti del personale della Associazione;
h) deliberare, sentito il parere del Presidente, sull'affidamento di eventuali incarichi professionali e/o di consulenza esterni;
i) mantenere i rapporti con le organizzazioni di categoria sia in Svizzera sia all’estero.

Art. 15 - Presidente
Il Presidente, che è il legale rappresentante dell'Associazione, ha le seguenti attribuzioni:
a) presiedere l'Assemblea Generale ed il Consiglio Direttivo provvedendo alla loro convocazione nei modi e nei termini fissati dal presente Statuto e stabilendo l'ordine del giorno della riunione;
b) firmare tutti gli atti sociali, amministrativi e rappresentare l'Associazione in qualunque sede giudiziaria;
c) vigilare sul funzionamento della Associazione e su tutti gli atti amministrativi.
Il Presidente può delegare, sotto la propria responsabilità, fino a revoca, alcune delle funzioni che sono attribuite al Vice Presidente, nonché ai componenti il Consiglio Direttivo;
d) curare che sia predisposto lo schema del bilancio consuntivo annuale dell'Associazione e quello previsionale.
e) è piena facoltà del Presidente nominare, tra i componenti il Consiglio Direttivo, un Tesoriere che sottoscriva ogni atto di spesa.

Art. 16 - Elezione del Presidente
Il Presidente, eletto dall'Assemblea Generale degli associati, rimane in carica per sei anni ed è rieleggibile.
Il Presidente designa un Vice Presidente ed in presenza di sedi satellite all'estero il responsabile della sede satellite.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio nonché tutti i poteri conferitigli dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente può, mediante delega, incaricare il Vice Presidente o i membri del Consiglio Direttivo, collegialmente o singolarmente, all'assolvimento di determinate funzioni, fino a revoca espressa.
Il Presidente può, per l'assolvimento di incarichi professionali, nominare consulenti esterni all'Associazione.
Può essere eletto Presidente ogni associato, in regola con gli obblighi dell'Associazione.

Art. 17 - Vice Presidente
Il Vice Presidente dell'Associazione, nominato dal Presidente, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 18 - Collegio dei Revisori Contabili
E' costituito il Collegio dei Revisori Contabili, composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti.
I membri del Collegio sono eletti dall'Assemblea Generale, su proposta del Presidente, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Revisori Contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea Generale con la relazione annuale del bilancio consuntivo.
La carica di revisore è incompatibile con qualunque altra carica direttiva all'interno dell'Associazione.

Art. 19 - Amministrazione, Contributi e Patrimonio Sociale
L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il patrimonio sociale è costituito:
a) dalle quote di iscrizione e dai contributi di cui all'art.7;
b) dai beni mobili ed immobili, dalle partecipazioni e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni, siano acquisiti in proprietà dall'Associazione;
c) dalle somme accantonate per qualsiasi obiettivo finché non siano erogate;
d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali.
Il patrimonio sociale, con ogni suo incremento ed acquisizione, è indivisibile fra i soci; in caso di cessazione del rapporto associativo dovuto a qualsiasi causa, essi non possono, pertanto, chiederne la divisione ovvero pretenderne la quota proporzionale.
L'amministrazione del patrimonio spetta al Consiglio Direttivo.
I singoli atti amministrativi dell'Associazione, relativi alla erogazione delle spese ed al movimento dei fondi, dovranno essere sottoscritti dal Presidente.
Per i versamenti ed i prelievi sui conti dell'Associazione oltre la firma del Presidente è possibile la firma del Tesoriere.
Ogni anno deve essere redatto, da parte del Collegio dei Revisori Contabili, il bilancio di chiusura da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea Generale; esso dovrà essere redatto e conservato, per archivio, in apposito libro.

Art. 20 - Delegazioni e Uffici Staccati
Su proposta del Presidente e con delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione può istituire su tutto il territorio nazionale e all’estero Delegazioni ed Uffici Staccati.
Il Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo, può nominarne il responsabile, determinarne le funzioni e fissare compiti e prerogative di tali Delegazioni e Uffici Staccati.

Art. 21 - Libri Sociali
I Libri Sociali sono depositati presso la sede dell'Associazione ed ogni socio ne può prendere visione, previo appuntamento con la Segreteria.

Art. 22 - Modifiche statutarie
Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea Generale con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti e che rappresentino almeno i due quinti dei voti spettanti a tutti i soci.
In casi particolari il Consiglio Direttivo può sottoporre ai soci le modifiche dello Statuto mediante referendum tra gli stessi, le modifiche dello Statuto.

Art. 23 - Scioglimento dell'Associazione
Qualora venga domandato lo scioglimento dell'Associazione da un numero di soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata, da parte del Presidente, un'apposita Assemblea Generale per deliberare in proposito.
Tale Assemblea Generale, da convocarsi espressamente per lettera raccomandata, delibera con il voto favorevole di almeno due terzi della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.
L'Assemblea Generale nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed i compensi e stabilisce la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.
Tali eventuali attività patrimoniali restanti possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Art. 24 - Responsabilità patrimoniale
Assoii-Suisse risponde dei propri obblighi verso terzi esclusivamente col proprio patrimonio sociale.
Qualsivoglia responsabilità dei singoli soci, sia aventi mansioni direttive sia soltanto membri iscritti, rimane pertanto estromessa.

Art. 25 - Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile Svizzero in materia di Associazioni.
Tuttavia, il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, ha piena facoltà di promulgare un ordinamento, all'interno dell'Associazione, atto a definire, in maniera più tangibile, i rapporti che intercorrono tra i vari organi sociali nonché le rispettive competenze.

Art. 26 - Norme transitorie
Il presente Statuto, composto di numero ventisei articoli, entra in vigore alla data della sua approvazione.